(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)
1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina generale e pediatra dì libera scelta, allo scopo dì perseguire la continuità assistenziale.