Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 8: Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

  Articolo 8 - Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. E' fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, all'atto della richiesta di un esame diagnostico o di una visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico e dì indicare, ove previsto, il criterio di priorità. A garanzia del progressivo allineamento tra l'offerta e l'effettivo bisogno di prestazioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta partecipano con i medici ospedalieri alla stesura dì linee guida a sostegno dell'appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.

2. In sede dì accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e dì quanto previsto al comma 1.


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