(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)
1. E' fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, all'atto della richiesta di un esame diagnostico o di una visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico e dì indicare, ove previsto, il criterio di priorità. A garanzia del progressivo allineamento tra l'offerta e l'effettivo bisogno di prestazioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta partecipano con i medici ospedalieri alla stesura dì linee guida a sostegno dell'appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.
2. In sede dì accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e dì quanto previsto al comma 1.