(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)
1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle sedi definite nell'accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le prestazioni di competenza.
2. Al rispetto dei tempi massimi è vincolato il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni.