Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 4: Tempi massimi di referto

  Articolo 4 - Tempi massimi di referto

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori dì protocollo per l'esecuzione tecnica dell'esame.

2. La Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni dì cui all'art. 3, comma 1.


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