Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 20: Convenzioni con le associazioni imprenditoriali

  Articolo 20 - Convenzioni con le associazioni imprenditoriali

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. Nell'intento di contribuire alla riduzione dei tempi delle liste di attesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le associazioni imprenditoriali dì livello nazionale, presenti sul territorio del Friuli - Venezia Giulia, al fine di promuovere le opportunità offerte dal sistema sociosanitario regionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie professionali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.


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