Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 19: Semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici

  Articolo 19 - Semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. In coerenza con le finalità dì cui all'art. 1, allo scopo dì ridurre l'accesso dei cittadini a visite o accertamenti diagnostici eseguiti per sole necessità di rilascio di certificati o esenzioni nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le tipologie di certificazione medica oggetto dei seguenti provvedimenti:

a) autorizzazione al rilascio di certificato medico direttamente da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

b) autorizzazione al rilascio di certificato medico al momento della dimissione dall'ospedale in caso di nuova diagnosi.


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