(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)
1. In coerenza con le finalità dì cui all'art. 1, allo scopo dì ridurre l'accesso dei cittadini a visite o accertamenti diagnostici eseguiti per sole necessità di rilascio di certificati o esenzioni nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le tipologie di certificazione medica oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) autorizzazione al rilascio di certificato medico direttamente da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
b) autorizzazione al rilascio di certificato medico al momento della dimissione dall'ospedale in caso di nuova diagnosi.