Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 17: Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale

  Articolo 17 - Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. Per le finalità di cui all'art. 16, l'Amministrazione regionale realizza, anche per mezzo di società da essa partecipate, le infrastrutture informatiche e ì sistemi informativi a supporto dell'organizzazione dei servizi sanitari e promuove la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, al fine di garantire in primo luogo la multicanalità e la semplificazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.

2. L'Amministrazione regionale promuove l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione tecnologica e il progressivo abbandono della prescrizione cartacea da parte dei medici prescrittori e dei medici di medicina generale, per una più efficace costruzione del percorso di cura e assistenza e per un migliore governo clinico da parte delle aziende sanitarie.

3. L'Amministrazione regionale individua le modalità operative e gli standard di sicurezza per l'accesso da parte dei medici di medicina generale ai sistemi informativi regionali di supporto al sistema dell'offerta sanitaria per la trasmissione telematica di informazioni certificate, sia per la richiesta di prestazioni specialistiche, sia per la comunicazione di diagnosi e di referti, al fine di consentire al medico di medicina generale di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore principale nella realizzazione delle cure primarie e nel contempo garantire al cittadino una maggiore tempestività e qualità dell'assistenza.


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