(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato dì attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;
b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;
c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;
d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione dì esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema dì prenotazione previsto dall'art. 16.
2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.