(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)
1. Il cittadino che non si presenta all'esame prenotato senza avvertire la struttura interessata è tenuto al pagamento di una quota determinata secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi sentita la Commissione consiliare competente. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i casi in cui tali quote non possono essere richieste.