Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 14: Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame

  Articolo 14 - Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. Il cittadino che non si presenta all'esame prenotato senza avvertire la struttura interessata è tenuto al pagamento di una quota determinata secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi sentita la Commissione consiliare competente. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i casi in cui tali quote non possono essere richieste.


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