Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 13: Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

  Articolo 13 - Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. Presso tutte le sale d'attesa di ognuna delle sedi di cui all'art. 3, comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonchè nei siti internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale, deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo massimi previsti per l'erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per l'utente.


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