Friuli VG - Legge 7/09 - articolo 1: Finalità

  Articolo 1 - Finalità

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 7, 26 marzo 2009)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale dì contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'allegato sub A del provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventì terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonchè di un corretto sistema di prevenzione.

2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute più opportune la celerità degli interventi richiesti.


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