(Regione Campania - legge n° 3, 5 febbraio 2009)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato: «Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)», della unità previsionale di base (UPB) 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009, con prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell'anno 2008 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.