Campania - Legge 3/09 - articolo 6: Divulgazione materiale informativo

  Articolo 6 - Divulgazione materiale informativo

(Regione Campania - legge n° 3, 5 febbraio 2009)

1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione è distribuito presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori ginecologici ed i consultori.

2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al comma 1 sono a carico della Regione.


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