Campania - Legge 3/09 - articolo 1: Finalità

  Articolo 1 - Finalità

(Regione Campania - legge n° 3, 5 febbraio 2009)

1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.

2. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l'impiego di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.

3. L'obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con legge regionale n. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari, nella misura di tremila - cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.

4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue prelevato.

5. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.

6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.


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