(Regione Sicilia - legge n° 10, 9 ottobre 2009)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato, su proposta dell'Assessore regionale per la sa-nità, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.