Sicilia - Legge 10/08 - articolo 2: Composizione

  Articolo 2 - Composizione

(Regione Sicilia - legge n° 10, 9 ottobre 2009)

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è così composta:

a) dall'Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che la presiede;

b) dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;

c) dai Presidenti delle conferenze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali;

d) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;

e) da un rappresentante dell'Unione delle province regionali siciliane.

2. I componenti della Conferenza restano in carica fino a quando conservano il rispettivo titolo di rappresentanza.

3. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7, con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

4. La Conferenza può decidere di sentire, su materie e temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie, associazioni o movimenti comunque interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. La Conferenza può avvalersi altresì della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti nelle materie di propria competenza.

5. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. Eventuali spese per missioni saranno regolate secondo l'ordinamento degli enti di appartenenza.


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