Lombardia - Legge 38/08 - articolo 9: Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla legge regionale n. 1/2003

  Articolo 9 - Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla legge regionale n. 1/2003

(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)

1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2003, come modificato dalla presente legge.


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