(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)
1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societą di mutuo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 1 dopo le parole «, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,» sono inserite le seguenti «dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,»;
b) al titolo del capo VII dopo le parole «, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,» sono inserite le seguenti «dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,»;
c) al comma 1 dell'art. 37 dopo le parole «allo scopo di sovvenire alle particolari necessitą di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti . e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili» sono inserite le seguenti «, di guerra» e dopo la parola «sordi,» sono inserite le seguenti «di euro 103.291,38 in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra»;
d) al comma 2 dell'art. 37 dopo la parola «civili» sono inserite le seguenti «, di guerra»;
e) al comma 1 dell'art. 38 dopo la parola «sordi,» sono inserite le seguenti «al comitato regionale di Lombardia dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra».