(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 3 dopo le parole «abbattimento del tasso di interesse» sono inserite le seguenti «e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie» e sono soppresse le seguenti «, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13»;
b) al comma 4 dell'art. 3 sono soppresse le parole «finalizzato all'abbattimento parziale del 2 % del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2»;
c) al comma 6 dell'art. 3 le parole «abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4»;
d) alle lettere b) e d) del comma 12 dell'art. 3, le parole «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.»;
e) al comma 4 dell'art. 4 dopo le parole «la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap» sono inserite le seguenti «, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili,».