(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)
1. La riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall'art. 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l'equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale.