Lombardia - Legge 38/08 - articolo 4: Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità

  Articolo 4 - Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità

(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)

1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti e di acquisire gli elementi su cui effettuare la programmazione regionale degli interventi sanitari, nonchè per finalità di studio o ricerca scientifica in campo medico, biomedico, epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, sono istituiti i registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità.

2. La raccolta e il trattamento dei dati anagrafici e sanitari contenuti nei registri di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


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