(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)
1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria e di condizionamento, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate hanno l'obbligo, in modo continuativo in relazione agli esiti riscontrati, di porre in atto le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria;
b) impianti di condizionamento dell'aria;
c) impianti per idroterapia non termale e aerosolterapia.
2. Le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione, da effettuare con cadenza minima annuale e in caso di provata contaminazione o di malattia nei pazienti, sono indicate con decreto della Direzione generale sanità. Gli oneri sono a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Le operazioni devono essere certificate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), registrate e controfirmate dal responsabile della struttura o suo preposto.