(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)
1. Alle spese di cui agli articoli 2, 4 e 5 si provvede con le risorse normalmente stanziate alla funzione obiettivo 5.1 «Sanità e salute» del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
2. All'autorizzazione delle spese previste dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, si provvede con successiva legge.