Lombardia - Legge 38/08 - articolo 1: Modifica alla legge regionale n. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale

  Articolo 1 - Modifica alla legge regionale n. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale

(Regione Lombardia - legge n° 38, 30 dicembre 2008)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole «dell'attività sanitaria e sociosanitaria è» sono inserite le seguenti «rilasciata dall'ASL ed è»;

b) alla lettera c) del comma 4 dell'art. 4 dopo le parole «accredita le singole strutture» è inserita la parola «socio-sanitarie»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 10 sono inseriti i seguenti:

«2-bis In analogia a quanto previsto per la nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche e al fine di elevare la qualità del sistema sanitario attraverso la verifica della professionalità dei soggetti che operano all'interno dello stesso, sono istituiti gli elenchi da utilizzare per la nomina di direttore amministrativo, sanitario e sociale. Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle Aziende sanitarie pubbliche. Nell'elenco dei direttori sociali possono iscriversi anche coloro che sono stati nominati ai sensi del comma 3 e che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale nella direzione sociale delle Aziende sanitarie pubbliche.

2-ter. Agli elenchi di cui al comma 2-bis attingono le strutture sanitarie pubbliche per la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale; gli IRCCS trasformati in fondazioni per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; le strutture sanitarie private di cui al comma 2-quater per la nomina del direttore sanitario.

2-quater. La figura del direttore sanitario è obbligatoria per le strutture sanitarie private classificate come dipartimento d'emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d'emergenza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a contratto.

2-quinquies. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione con la quale sono approvati gli elenchi, si procede alle nomine secondo le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere fino al loro esaurimento.»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La ASL accredita le singole strutture sanitarie e dispone successive eventuali variazioni dell'accreditamento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro quindici giorni al fine di aggiornare il registro regionale delle strutture accreditate.

2-ter. La procedura di accreditamento di cui al comma 2-bis si intende perfezionata e quindi operativa all'atto della iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate.»;

e) al comma 3 dell'art. 12 dopo le parole «con la normativa nazionale e regionale» sono soppresse le parole «con provvedimento della Giunta regionale, comunicato alla competente commissione consiliare, entro quindici giorni.»; dopo le parole «dal legale rappresentante» sono inserite le seguenti «alla ASL competente per territorio.»;

f) al comma 5 dell'art. 12 dopo le parole «è condizione necessaria» sono inserite le seguenti «ma non sufficiente»;

g) al comma 6 dell'art. 12 il periodo da «Ai fini della richiesta» fino a «loro permanenza nel tempo.» è sostituito dal seguente «Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al comma 3 il possesso dei requisiti, dichiarato dal soggetto erogatore nel momento di presentazione dell'istanza, dovrà essere verificato secondo le modalità previste dalla normativa di settore.»;

h) al comma 7 dell'art. 12 le parole «con provvedimento motivato della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento motivato dall'ente che concede la relativa autorizzazione e/o accreditamento».


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