(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. I soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'ASL competente per territorio.
2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel piano regionale amianto.