Piemonte - Legge 30/08 - articolo 8: Attivitā di sorveglianza e registrazione

  Articolo 8 - Attivitā di sorveglianza e registrazione

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. La giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto.

2. La giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La giunta regionale, sentito il centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell'esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati.

3. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire della gratuitā degli accertamenti, ad accedere alla documentazione sanitaria relativa e a ricevere le informazioni e i suggerimenti sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.

4. La giunta regionale istituisce il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione da amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

a) il tipo di amianto;

b) il luogo dove č presente;

c) il grado di conservazione;

d) il quantitativo presunto;

e) la pericolositā di dispersione delle fibre;

f) il livello di prioritā dei tempi di bonifica.

5. Le modalitā di tenuta ed aggiornamento dei registri sono definite dal piano regionale amianto.


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