(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano regionale amianto.
2. Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
3. Il piano regionale amianto č articolato nei seguenti punti:
a) censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;
b) censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto;
c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle prioritā degli interventi di bonifica;
d) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attivitā delle ASL e dell'ARPA;
e) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attivitā di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
f) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto.