Piemonte - Legge 30/08 - articolo 6: Informazione alla popolazione

  Articolo 6 - Informazione alla popolazione

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto. A tal fine la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.


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