(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi.