Piemonte - Legge 30/08 - articolo 5: Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto

  Articolo 5 - Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi.


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