Piemonte - Legge 30/08 - articolo 4: Interventi di bonifica

  Articolo 4 - Interventi di bonifica

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).

3. E' data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.


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