(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Regione provvede:
a) alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;
b) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbestocorrelate;
c) all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;
d) all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;
e) all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.
2. Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è istituito presso l'Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.