(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. Costituiscono obiettivi degli interventi regionali:
a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
c) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia;
d) il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto;
e) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;
f) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.