(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. Per l'esercizio finanziario 2008 agli oneri pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DA20011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le disponibilità finanziarie della medesima unità.
2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui complessivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, pari a 4.300.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti per 3.750.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA10002, per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB SA01001 e per 250.000,00 euro nell'UPB DA20011 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.