(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. La giunta regionale eroga contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale.
2. I contributi sono relativi alle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento.
3. I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti di cui all'articolo 8, comma 2 o se sono affette da mesotelioma. La segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei registri è effettuata antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia.
4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto.
5. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.