Piemonte - Legge 30/08 - articolo 14: Norme di salvaguardia nell'attivitą di movimentazione e sbancamento

  Articolo 14 - Norme di salvaguardia nell'attivitą di movimentazione e sbancamento

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'art. 7, comma 3, lettera a), viene predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.


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