Piemonte - Legge 30/08 - articolo 13: Norme di salvaguardia nell'attivitā estrattiva

  Articolo 13 - Norme di salvaguardia nell'attivitā estrattiva

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 257/1992, se nell'attivitā di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed č avvisata l'ASL competente per territorio.

2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanitā di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996.


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