(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. La giunta regionale concede a favore delle agenzie territoriali per la casa contributi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.
2. La giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.