(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)
1. La giunta regionale concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l'amianto ed alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.
3. La giunta regionale, sentito il centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l'entitą.