Piemonte - Legge 30/08 - articolo 11: Contributi per la ricerca e per le attivitą delle associazioni

  Articolo 11 - Contributi per la ricerca e per le attivitą delle associazioni

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. La giunta regionale concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l'amianto ed alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.

3. La giunta regionale, sentito il centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l'entitą.


articolo precedente // articolo successivo