Piemonte - Legge 30/08 - articolo 10: Laboratori

  Articolo 10 - Laboratori

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. I laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, previsti dall'allegato 5 del citato decreto ministeriale.


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