Piemonte - Legge 30/08 - articolo 1: Finalità

  Articolo 1 - Finalità

(Regione Piemonte - legge n° 30, 14 ottobre 2008)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.

2. La Regione coordina tutti gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.


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