(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 52, 8 ottobre 2008)
1. Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attivitą nelle quali l'accesso alla cavitą da
esplorare avvenga tramite orifizio naturale.
2. Le attivitą di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.