Toscana - DPGR 52/08 - articolo 11: Requisiti e prescrizioni per gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attivitą

  Articolo 11 - Requisiti e prescrizioni per gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attivitą

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 52, 8 ottobre 2008)

1. Gli studi soggetti a dichiarazione di inizio attivitą devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato C del presente regolamento.

2. Nell'esercizio dell'attivitą gli studi di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nell'allegato C.


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