(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 52, 8 ottobre 2008)
1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all'allegato B del presente regolamento.
2. Nell'esercizio dell'attivitą gli studi di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nell'allegato B.