Veneto - Legge 15/08 - articolo 4: Norma transitoria

  Articolo 4 - Norma transitoria

(Regione Veneto - legge n° 15, 7 novembre 2008)

1. L'importo del contributo mensile così come individuato nella tabella A allegata alla presente legge è erogabile a decorrere dal 10 gennaio 2009 e fino alla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), è comunque ammessa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti con decorrenza dal 10 gennaio 2009.


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