(Regione Veneto - legge n° 15, 7 novembre 2008)
1. 1 buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilitą ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione;
b) i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento in quattro parti dell'importo stabilito nella tabella allegata alla presente legge;
c) le modalitą operative relative alla consegna dei buoni acquisto;
d) gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilitą ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;
e) le modalitą di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni;
f) le modalitą per il rimborso.
3. Le aziende ULSS:
a) provvedono a dare applicazione alla presente legge secondo le modalitą individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;
b) provvedono a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge;
c) rendono noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni;
d) inviano alla Giunta regionale la rendicontazione sull'applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.