(Regione Veneto - legge n° 15, 7 novembre 2008)
1. Il diritto da parte dei soggetti di cui all'art. 1, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all'art. 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123, «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» č garantito attraverso l'erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, la malattia č regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
3. L'importo del contributo di cui al comma 1 č indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, fermo restando la non differenziazione dell'importo in base al sesso, č autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.