Veneto - Legge 15/08 - articolo 1: Finalità

  Articolo 1 - Finalità

(Regione Veneto - legge n° 15, 7 novembre 2008)

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l'erogazione di prodotti senza glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente nonchè l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della regione.


premessa // articolo successivo