Umbria - Legge 7/08 - articolo 9: Norma finanziaria

Articolo 9 - Norma finanziaria

(Regione Umbria - legge n° 7, 7 maggio 2008)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 č autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 300.000,00 euro da iscrivere nella unitą previsionale di base 12.2.003 denominata «Programmi regionali del settore sanitario» (cap. 7208 N.I.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unita previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2008 denominata Fondi speciali per spese d'investimento in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

3. Per gli anni 2009 e successivi l'entitą della spesa e determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilitą.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilitą, č autorizzata ad apportane le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


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