Umbria - Legge 7/08 - articolo 8: Clausola valutativa

Articolo 8 - Clausola valutativa

(Regione Umbria - legge n° 7, 7 maggio 2008)

1. A partire dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria.

2. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:

a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un gabinetto odontoiatrico;

b) quante strutture odontoiatriche private accreditate hanno stipulato specifici contratti con l'Azienda USL;

c) quali sono state le modalità da parte delle strutture odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per garantire all'utenza il rispetto della parità di trattamento e di accesso;

d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione effettuata dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);

e) entità e tipologia delle prestazioni rese dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);

f) se e in che misura il contenimento dei costi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, ha contribuito a regolare e calmierare.


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