Umbria - Legge 7/08 - articolo 4: Comitato di garanzia

Articolo 4 - Comitato di garanzia

(Regione Umbria - legge n° 7, 7 maggio 2008)

1. Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello negli standards qualitativi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge, le Aziende USL istituiscono per ciascuna sede del Servizio un (Comitato di garanzia) composto:

a) dal medico responsabile del distretto sanitario che lo presiede;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori pensionati pił rappresentative presenti sul territorio;

c) da tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 operanti nell'ambito del territorio delle Aziende USL;

d) da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi dentisti ed odontoiatri e da un rappresentante degli odontotecnici.

2. Le attivitą di segreteria sono assicurate da personale amministrativo della Azienda USL.

3. Il Comitato di garanzia:

a) riceve segnalazioni dagli utenti sulle modalitą di erogazione dell'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica da parte del Servizio e delle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e sulla qualitą delle prestazioni;

b) riceve trimestralmente i dati sul numero degli utenti che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica sia presso il Servizio, sia presso le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e sulla tipologia di prestazioni erogate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

c) procede a verifiche sul rispetto del nomenclatore tariffario di cui all'art. 2, comma 4;

d) effettua controlli presso le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) al fine di verificare il rispetto della paritą di trattamento e di accesso degli utenti come prevista dall'art. 1, comma 2;

e) trasmette valutazioni trimestrali alla Direzione generale dell'Azienda USL sull'andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le Aziende USL, con cadenza semestrale, riferiscono alla Giunta regionale sull'andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ed in generale sull'attivitą svolta dal Comitato di garanzia, dando conto in particolare dei provvedimenti assunti a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato stesso nelle sue relazioni trimestrali.


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